L’affiliazione era prevista dagli articoli 404/413 del codice civile.
L’art. 408, poi abrogato dall’art. 77 della legge 4 maggio 1983 n. 184, prevedeva che al cognome originario dell’affiliato venisse aggiunto il cognome dell’affiliante.
La persona a cui fu aggiunto il cognome dell’affiliante a quello originario, o i suoi discendenti maggiorenni, possono presentare istanza al procuratore generale della corte d’appello nella cui giurisdizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita del richiedente per chiedere l’abbandono del cognome aggiunto per affiliazione.
Non è necessaria l’assistenza di un legale.
Normativa di riferimento: Legge 20 gennaio 1994 n. 48, art. 77 della legge 4 maggio 1983 n. 184
Dove:
L’istanza per richiedere l’abbandono del cognome aggiunto per affiliazione deve essere presentata al procuratore generale della corte d’appello nella cui giurisdizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita del richiedente.
Fonte: Ministero della Giustizia