Legislazione di riferimento: D.Lgs.vo n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs.vo n. 97/2016
ACCESSO CIVICO SEMPLICE
Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs.vo n. 97/2016 le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare, sul proprio sito web istituzionale informazioni, dati e documenti nei casi previsti dalla legge, con ciò comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui la prevista pubblicazione sia stata omessa.
Il richiedente dovrà utilizzare il seguente modulo che si allega:
Modulo accesso civico semplice
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA - Freedoom of information act)
In virtù di quanto disciplinato dall'art. 5 , comma 2 del D. Lgs.vo n. 97/2016 , per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle finalità istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione , ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione , nel riispetto e nei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti .
L'accesso civico generalizzato riguarda atti, dati e informazioni di natura amministrativa, , restando escousa tutta la materia giurisdizionale e differenziandosi dall'accesso documentale agli atti della Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dagli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990.
Il richiedente dovrà utilizzare, a secondo del caso, i seguenti moduli che si allegano:
istanza accesso civico generalizzato
Istanza riesame FOIA (accesso civico generalizzato)
TESTI DI RIFERIMENTO
Anac- Linee Guida indicazioni accesso civico
Ministero della Giustizia- Linee Guida operative accesso civico generalizzato