ACCESSO CIVICO

Legislazione di riferimento: D.Lgs.vo n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs.vo n. 97/2016

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs.vo n. 97/2016 le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare, sul proprio sito web istituzionale informazioni, dati e documenti nei casi previsti dalla legge, con ciò comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui la prevista pubblicazione sia stata omessa. 

Il richiedente dovrà utilizzare il seguente modulo che si allega: 

Modulo accesso civico semplice

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA - Freedoom of information act)

In virtù di quanto disciplinato dall'art. 5 , comma 2 del D. Lgs.vo n. 97/2016 , per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle finalità istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione  al dibattito  pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione , ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione , nel riispetto e nei limiti relativi alla tutela di interessi  giuridicamente rilevanti .

L'accesso civico generalizzato riguarda atti, dati e informazioni di natura amministrativa, , restando escousa tutta la materia giurisdizionale e differenziandosi dall'accesso documentale agli atti della Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dagli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990.

Il richiedente dovrà utilizzare, a secondo del caso, i seguenti moduli che si allegano: 

istanza accesso civico generalizzato

Istanza riesame FOIA (accesso civico generalizzato)

TESTI DI RIFERIMENTO

Anac- Linee Guida indicazioni accesso civico

Ministero della Giustizia- Linee Guida operative accesso civico generalizzato