L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.
Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso.
Il ricorso può essere proposto:
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
Per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:
La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Dove:
La richiesta di adozione di un maggiorenne si presenta al presidente del tribunale del luogo di residenza dell’adottante.
Fonte: Ministero della Giustizia