Un cittadino può ottenere la correzione di un errore contenuto in un atto di stato civile (nascita, cittadinanza, matrimonio, morte) che lo riguarda personalmente o che riguarda un suo familiare. Per un mero errore materiale di scrittura può presentare un'istanza allo stesso ufficio di stato civile che provvederà direttamente alla correzione. Se invece si tratta di errore di diversa natura, l'interessato deve rivolgersi al tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio di stato civile depositario dell'atto da rettificare.
In particolare il cittadino può presentare ricorso per richiedere:
Il cittadino inoltre può presentare opposizione:
Il procuratore della Repubblica può, in ogni tempo, promuovere d’ufficio le stesse procedure.
Normativa di riferimento: articoli 95/101 del D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 “Nuovo ordinamento stato civile” (titolo XI : procedure giudiziali di rettificazione e di correzione)
Dove:
Per richiedere la rettifica di un atto dello stato civile ci si deve rivolgere al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale l’atto è registrato o dove si chiede che sia eseguito l’adempimento.
Fonte: Ministero della Giustizia