Atti stato civile: rettifica, correzione e opposizione alla correzione

Un cittadino può ottenere la correzione di un errore contenuto in un atto di stato civile (nascita, cittadinanza, matrimonio, morte) che lo riguarda personalmente o che riguarda un suo familiare. Per un mero errore materiale di scrittura può presentare un'istanza allo stesso ufficio di stato civile che provvederà direttamente alla correzione. Se invece si tratta di errore di diversa natura, l'interessato deve rivolgersi al tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio di stato civile depositario dell'atto da rettificare.
In particolare il cittadino può presentare ricorso per richiedere:

  • la rettifica di un atto dello stato civile
  • la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito
  • la formazione di un atto omesso
  • la cancellazione di un atto indebitamente registrato

Il cittadino inoltre può presentare opposizione:

  • al rifiuto dell’ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione, di eseguire una trascrizione, un’annotazione o altro adempimento
  • alla correzione operata dall’ufficiale di stato civile Il tribunale provvede sulla domanda in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero e gli interessati e, ove occorra, il giudice tutelare. Al termine della procedura, copia dei decreti viene trasmessa d’ufficio allo stato civile.

 

Il procuratore della Repubblica può, in ogni tempo, promuovere d’ufficio le stesse procedure.
Normativa di riferimento: articoli 95/101 del D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 “Nuovo ordinamento stato civile” (titolo XI : procedure giudiziali di rettificazione e di correzione)

Dove:
Per richiedere la rettifica di un atto dello stato civile ci si deve rivolgere al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale l’atto è registrato o dove si chiede che sia eseguito l’adempimento.

Fonte: Ministero della Giustizia