Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori o esercenti pubblici servizi, nonchè con i privati che vi consentono, è possibile sostituire la normale documentazione con:
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (o autocertificazione) ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. E’ la dichiarazione personale dell'interessato per comprovare:
La firma sulle autocertificazioni (art. 46, DPR 445/2000) non deve essere autenticata
2. Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
E’ la dichiarazione personale per attestare fatti, stati e qualità personali, non ricompresi fra quelli per i quali è possibile presentare l’autocertificazione, che siano a diretta conoscenza dell'interessato (es.: regolarità della costruzione sotto l'aspetto edilizio per l'erogazione di servizi pubblici; possesso dei requisiti per l'ottenimento della pensione; ecc.). E' possibile di dichiarare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti, purchè il dichiarante ne sia a diretta conoscenza ed abbia un personale interesse a rendere la dichiarazione. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
Si può procedere all'autentica della firma solo se la dichiarazione deve essere presentata ad un privato.
Se la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere prodotta ad una pubblica amministrazione o a un esercente un pubblico servizio si dovrà:
- apporre la firma davanti al dipendente addetto
- allegare fotocopia non autenticata di valido documento d’identità.
Nel caso di concorso per magistato ordinario, i candidati ammessi alle prove orali devono presentare i titoli in originale ovvero autocertificarli, nei casi in cui ciò è possibile, entro il giorno di svolgimento della prova orale.
Dove:
La domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione deve essere presentata presso la cancelleria della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha definito il procedimento. Nel caso di sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, è competente la corte di appello nel cui distretto è stato emesso il provvedimento impugnato.
Fonte: Ministero della Giustizia