Autorizzazione per il rilascio del passaporto

L’autorizzazione per il rilascio del passaporto è necessaria

  • per il passaporto del genitore di figli minori al quale manchi l’assenso dell’altro genitore, a prescindere dallo stato di separazione e/o divorzio (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale)
  • per il passaporto del minorenne, quando manchi l’assenso di entrambi i genitori (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale)
  • per il passaporto di persone sottoposte a potestà tutoria prive dell’assenso della persona che la esercita

Normativa di riferimento: art. 24 della legge 16 gennaio 2003, n. 3: "Modifiche alla legge 21 novembre 1967 n. 1185 in materia di rilascio dei passaporti" vedi anche sentenza C.Cost. n° 464/97 (filiazione naturale – equiparazione)

 

Dove:
L’autorizzazione per il rilascio del passaporto si deve richiedere al tribunale del luogo di residenza del minore Se il minore risiede all'estero è competente l'autorità consolare del paese di residenza

Fonte: Ministero della Giustizia