Nel caso in cui una persona sia scomparsa dal luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne abbiano più notizie, la legge disciplina tre situazioni:
Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, indipendentemente dalla durata del tempo trascorso dall’ultima notizia, il tribunale, su domanda degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero può nominare un curatore.
Il curatore rappresenta la persona scomparsa in giudizio, nella formazione degli inventari e dei conti o nelle liquidazioni o divisioni, salvo che la persona scomparsa non avesse un legale rappresentante o un procuratore.
Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, è prevista la possibilità della formale dichiarazione di assenza da parte del tribunale su domanda dei presunti successori legittimi e di chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui.
Trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente il tribunale, su istanza del pubblico ministero o su domanda degli interessati, può dichiarare con sentenza la presunta morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia.
Le conseguenze della dichiarazione di morte presunta sono analoghe a quelle prodotte dalla morte naturale: si apre la successione e il coniuge può risposarsi.
La morte presunta può dichiararsi anche in mancanza di una precedente dichiarazione di assenza.
Se la persona scomparsa ritorna oppure emergano prove della sua esistenza in vita, la sentenza deve essere annullata, insieme a tutti gli effetti che aveva prodotto.
Normativa di riferimento: art. 58 e seguenti cod. civ. - artt. 726 cpc e 190 disp. att. cpc
Dove:
I presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti che dipendono dalla morte dello stesso, possono presentare domanda per la dichiarazione di morte presunta della persona presso il tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dell’assente.
Fonte: Ministero della Giustizia