Figlio minore: atti di straordinaria amministrazione

I genitori del minore, per compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sui beni del figlio, devono richiedere l'autorizzazione al giudice tutelare. L’autorizzazione deve essere richiesta per:

  • alienazioni;
  • ipoteche;
  • costituzioni di pegno;
  • accettazioni e rinunzie di eredità o di legati;
  • accettazioni di donazioni;
  • scioglimento di comunioni;
  • stipulazioni di mutui;
  • locazioni ultranovennali;
  • transazioni e compromessi;
  • riscossione di capitali.

Normativa di riferimento: art. 320, comma 3,4 cc; art. 45, disp. att. cc.; artt. 737, 742 bis cpc

 

Dove:
Per richiedere l’autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione in favore del figlio minore i genitori si devono rivolgere al tribunale o alla sezione distaccata di tribunale competente per territorio in relazione al luogo di residenza del minore.

Fonte: Ministero della Giustizia