I genitori del minore, per compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sui beni del figlio, devono richiedere l'autorizzazione al giudice tutelare. L’autorizzazione deve essere richiesta per:
Normativa di riferimento: art. 320, comma 3,4 cc; art. 45, disp. att. cc.; artt. 737, 742 bis cpc
Dove:
Per richiedere l’autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione in favore del figlio minore i genitori si devono rivolgere al tribunale o alla sezione distaccata di tribunale competente per territorio in relazione al luogo di residenza del minore.
Fonte: Ministero della Giustizia