Inventario

L’inventario contiene la descrizione dei beni, dei crediti e dei debiti appartenenti alla persona deceduta; rappresenta pertanto la sua situazione patrimoniale con riferimento al momento della morte. L’inventario è obbligatorio nel caso in cui l’erede intenda accettare l’eredità con beneficio di inventario.

  • Se l’erede è in possesso di (tutti o alcuni) beni ereditati e intende accettare l’eredità con beneficio d’inventario, lo deve fare entro tre mesi dalla data della morte. Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi, l’accettante decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto.
  • Se l’erede non è in possesso di beni appartenenti al defunto, può chiedere l’accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni dalla morte. L’inventario deve essere compiuto entro tre mesi dalla data della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario.

 

In entrambi i casi, se è impossibile concludere l’inventario entro il termine dei tre mesi, può essere concessa una proroga, ma deve essere depositata una richiesta motivata di proroga prima della scadenza del termine dei tre mesi.
Possono chiedere l’inventario:

  • gli eredi
  • i creditori del defunto
  • l’esecutore testamentario
  • le persone che hanno diritto ad ottenere la rimozione dei sigilli (art. 763 c.p.c.)

L’inventario viene fatto da un cancelliere del tribunale o, se richiesto dalle parti, da un notaio.

Normativa di riferimento: art. 769 c.p.c.

 

Dove:
La formazione dell’inventario si chiede alla cancelleria del tribunale civile del luogo in cui la persona deceduta aveva l’ultimo domicilio.

Fonte: Ministero della Giustizia