L’inventario contiene la descrizione dei beni, dei crediti e dei debiti appartenenti alla persona deceduta; rappresenta pertanto la sua situazione patrimoniale con riferimento al momento della morte. L’inventario è obbligatorio nel caso in cui l’erede intenda accettare l’eredità con beneficio di inventario.
In entrambi i casi, se è impossibile concludere l’inventario entro il termine dei tre mesi, può essere concessa una proroga, ma deve essere depositata una richiesta motivata di proroga prima della scadenza del termine dei tre mesi.
Possono chiedere l’inventario:
L’inventario viene fatto da un cancelliere del tribunale o, se richiesto dalle parti, da un notaio.
Normativa di riferimento: art. 769 c.p.c.
Dove:
La formazione dell’inventario si chiede alla cancelleria del tribunale civile del luogo in cui la persona deceduta aveva l’ultimo domicilio.
Fonte: Ministero della Giustizia