Se il chiamato all'eredità (erede) non intende accettarla, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti, egli vi deve rinunciare espressamente. In questo modo egli fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari, nè egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquistare alcun bene facente parte della successione.
La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità .
Termini per la presentazione:
E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità.
I creditori del chiamato all'eredità che ritengono di essere danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti (art. 2900 cod.civ.).
Normativa di riferimento: artt. 321-374-394-519/527 cc
Dove:
La rinuncia all'eredità può essere ricevuta solo dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio dello Stato.
Fonte: Ministero della Giustizia