Quando non è possibile giungere ad una separazione consensuale per mancanza di accordo, i coniugi, o anche uno solo dei due, possono chiedere la separazione giudiziale.
La separazione giudiziale si chiede con ricorso al presidente del tribunale del luogo di residenza dei coniugi o del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio.
Per ottenere la separazione giudiziale è indispensabile l'assistenza di un legale diverso per ciascun coniuge.
Il presidente del tribunale fissa una prima udienza, alla quale i coniugi dovranno comparire personalmente e in cui sarà tentata la riconciliazione.
Se questa non riesce, il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati e può inoltre adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole (ad esempio, relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli, all’assegnazione della casa coniugale, all’eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri).
Inoltre, egli nomina un giudice istruttore davanti al quale si svolgerà una vera e propria causa civile, al termine della quale verrà emessa la sentenza di separazione. Questa potrà essere oggetto di riforma da parte della corte d'appello. A sua volta, la sentenza d'appello potrà essere ricorribile in Cassazione.
E’ possibile chiedere il divorzio dopo tre anni dalla data della prima udienza di separazione, udienza in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati. Normativa di riferimento: articoli 706 e seguenti cpc
Dove:
La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio
Fonte: Ministero della Giustizia